procedura acquisto casa

Procedura acquisto casa: come ottenere ottimi risultati in tempi brevi

L’acquisto di un immobile è accompagnato da mille incertezze. Le domande che riguardano la procedura acquisto casa sono tante e richiedono risposte chiare ed efficaci. Sia quando si tratta della compilazione dei documenti che del momento vero e proprio della contrattazione con il venditore. Per evitare errori e omissioni che potrebbero danneggiarvi, è necessario prima sapere a cosa si va incontro.
Ci sono degli accorgimenti e dei passaggi basilari che vi saranno molto utili per ottenere ottimi risultati senza perdite di tempo.

Procedura acquisto casa: il codice fiscale

Questa è una precisazione d’obbligo. Per comprare una casa in Italia è indispensabile avere il codice fiscale. Si tratta di un codice alfanumerico di 16 tra caratteri e cifre che si basa su cognome, nome, luogo e data di nascita.
Il codice fiscale identifica le persone fisiche residenti sul territorio italiano in modo univoco ai fini fiscali.

Possedere un conto corrente bancario è un passo utilissimo nella procedura di acquisto casa

I motivi per avere un conto corrente in banca sono principalmente due:
1. Si rendono le procedure di pagamento più rapide.
2. Il conto corrente è pratico per effettuare la domiciliazione bancaria di tutte le utenze domestiche.

L’offerta è il primo passo nella procedura d’acquisto casa

Tutto inizia con la ricerca, presso privati, agenzie immobiliari oppure online. Non appena individuate l’immobile che fa al caso vostro, si passa alla negoziazione che ha inizio con l’offerta formale d’acquisto. Dovete fare la proposta per iscritto. Al contrario, la comunicazione dell’accettazione può avvenire in maniera verbale.
Non appena il venditore firma la proposta e, dunque, accetta il prezzo offerto, si impegna anche a non vendere l’immobile ad alcun altro acquirente fino a una determinata data. Ciò tutela l’acquirente dalla possibile perdita dell’acquisto della casa.

Il controllo presso il Catasto

Prima che l’acquisto venga formalizzato, è indispensabile controllare presso il Catasto che l’immobile sia regolarmente registrato e appartenga a tutti gli effetti al venditore e che non sia soggetto a mutui oppure ipoteche.

Procedura d’acquisto casa: il contratto preliminare

Anche detto compromesso, il contratto preliminare è l’accordo tra le parti nel quale entrambe si obbligano alla stipula di un seguente contratto definitivo, il rogito.
Con il contratto preliminare, in pratica, non si trasferisce un bene ma ci obbliga a farlo in un secondo momento. I motivi sono diversi: per esempio scoprire se esistono visi, oppure per riservarsi la possibilità di apportare delle modifiche. Il preliminare già deve comprendere le basi essenziali del successivo contratto definitivo. Il rogito sarà quindi redatto ed eseguito in un periodo compreso tra uno e tre mesi dalla data del compromesso. In ogni caso la proposta d’acquisto, se stipulata e accettata, crea già un rapporto tra le parti che è giuridicamente vincolante.

Compromesso e caparra

Non appena il compromesso viene firmato e la caparra confirmatoria, pari a circa il 10% del prezzo d’acqusto, viene versata, il venditore ha la possibilità di decidere se recedere solo in caso restituisca la caparra versata all’acquirente, sommata a una somma che equivale alla stessa caparra.
Se fosse l’acquirente a sottrarsi all’impegno preso, perderebbe per intero la caparra versata.
Sia il venditore non inadempiente che l’acquirente non inadempiente, possono scegliere di chiedere giudizialmente l’esecuzione oppure la risoluzione del contratto, chiedendo il risarcimento del danno.
Il valore della caparra, infine, può variare a seconda di più di un fattore. In ogni caso possiamo dire che se il valore della casa è basso, lo sarà proporzionalmente, la caparra.
Alle volte può capitare che, al posto della caparra, l’acquirente versi un acconto che rappresenta un anticipo sul prezzo convenuto.
Ci sono due tipi di compromesso: un documento pubblico oppure un contratto privato. Il notaio può redigere il primo e autenticare il secondo.

L’atto finale: il rogito

Il contratto finale, detto anche rogito, rappresenta l’atto conclusivo della trattativa nella compravendita di un immobile. E’ l’atto di vendita vero e proprio, attraverso il quale avviene il passaggio definitivo dell’immobile dal venditore al nuovo proprietario. Viene stilato dal notaio di fiducia dell’acquirente e racchiude tutti gli elementi che individuano l’immobile e che dovrebbero essere già stati inclusi nel compromesso precedente.
Può succedere anche entrambe le parti si accordino per passare direttamente al rogito senza redigere il compromesso.
Nel caso l’immobile sia in comproprietà, l’atto va firmato da tutti i comproprietari o da un loro rappresentante a cui abbiano conferito una procura notarile.
Anche i controlli sull’esistenza di ipoteche pratiche di condoni edilizi e problemi relativi al piano regolatore possono essere affidati al notaio. In caso contrario quest’ultimo si assumerà la responsabilità di registrare le affermazioni del venditore, non la veridicità delle stesse.
L’atto notarile sarà trascritto dal notaio e l’originale resta conservato agli atti del notaio.

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